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Autorizzazione doganale · Status e registrazioni connesse

Dichiarante CBAM autorizzato: ottenere lo status per continuare a importare

Dal 1° gennaio 2026 le merci coperte dal meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere possono entrare nell'Unione solo tramite un dichiarante CBAM autorizzato. La difficoltà non è quasi mai la lettura del regolamento: è ottenere dal proprio fornitore dati di emissione che non ha mai calcolato.

Dove presentare la domandaRegistro CBAM, modulo di gestione delle autorizzazioni, aperto dal 31 marzo 2025. La domanda è istruita dall'autorità nazionale competente del vostro Stato membro di stabilimento — in Belgio, il servizio federale Cambiamenti climatici.
Base giuridicaRegolamento (UE) 2023/956, modificato dal regolamento (UE) 2025/2083 del pacchetto di semplificazione (in vigore dal 20 ottobre 2025) · Regolamento di esecuzione (UE) 2025/486 per la procedura di autorizzazione
PrerequisitoUn numero EORI valido, intestato all'entità che importa
Termine di decisione120 giorni di calendario da una domanda completa. Il termine è sospeso se l'autorità chiede integrazioni, con 30 giorni per rispondere.
Chi può ottenerloL'importatore stabilito nell'Unione, o il suo rappresentante doganale indiretto
Soglia sotto la quale non è richiesto nulla50 tonnellate di massa netta cumulata per importatore e per anno civile

Chi deve ottenerlo e chi può farne a meno

Lo status non è una formalità in più accanto alla dichiarazione doganale: è una condizione di ingresso. Senza di esso la merce CBAM non può essere immessa in libera pratica.

Solo due soggetti possono esserne titolari: l'importatore stabilito nell'Unione o il rappresentante doganale indiretto che dichiara per suo conto. Mai entrambi contemporaneamente sullo stesso flusso. È una scelta contrattuale da chiarire prima, non al momento della spedizione.

Il pacchetto di semplificazione ha introdotto una soglia di 50 tonnellate di massa netta cumulata all'anno. Al di sotto: né autorizzazione, né certificati, né dichiarazione annuale. Ma l'esenzione non è uno status acquisito: la soglia si valuta sull'intero anno civile e sulla massa netta totale, quindi è una posizione da sorvegliare in continuo e da dichiarare in dogana.

La deroga transitoria è terminata

Le domande registrate nel registro prima del 31 marzo 2026 permettevano di continuare a importare in attesa della decisione dell'autorità. La parola contava: una domanda semplicemente trasmessa, ma incompleta e quindi non registrata, non apriva questo diritto.

Dal 1° aprile 2026 non si applica più alcuna deroga. Un'azienda che scopre oggi di rientrare nel campo di applicazione deve ottenere lo status prima di importare, e mettere in conto i tempi di istruttoria.

Che cosa fornire

La domanda si compila a schermo nel registro, ma si basa su documenti che conviene aver raccolto prima di aprire il modulo.

  • I dati dell'azienda e il suo numero EORI, intestato all'entità che importa realmente.
  • Lo Stato membro di stabilimento. Un richiedente non stabilito nell'Unione deve inoltre indicare il proprio indirizzo nel paese terzo e lo Stato membro presso cui presenta la domanda.
  • Una stima dei volumi e del valore delle importazioni di merci CBAM per l'anno civile, ripartita per tipo di merce.
  • La dimostrazione dell'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale negli ultimi cinque anni e dell'assenza di reati gravi connessi all'attività economica.
  • La dimostrazione di una capacità finanziaria e operativa sufficiente a sostenere gli obblighi dello status.
  • La descrizione della procedura interna di conformità CBAM: chi raccoglie i dati, come vengono controllati, dove sono conservati i giustificativi.
  • L'indicazione delle persone abilitate ad agire nel registro.

Le insidie che fanno respingere o ritardare una pratica

  • Stimare i volumi a occhio. La stima impegna. Uno scarto enorme tra stima e importazioni reali attira un riesame dello status.
  • Confondere trasmissione e registrazione. Una pratica incompleta risulta trasmessa senza essere registrata, e l'orologio dei 120 giorni non parte.
  • Non aver deciso chi è titolare dello status. Importatore o rappresentante indiretto: finché non è scritto nel mandato, ciascuno presume che sia l'altro.
  • Ridurre la capacità finanziaria ai bilanci annuali. L'autorità guarda anche l'attitudine ad acquistare i certificati al momento opportuno.
  • Non aver mai definito il perimetro di prodotto per codice di nomenclatura. Il campo di applicazione si valuta codice per codice, non per descrizione commerciale: due referenze vicine di un catalogo possono rientrare in codici diversi.
  • Un EORI intestato a un'altra entità del gruppo rispetto a quella che importa.

Ciò che comincia adesso
  • La vendita dei certificati CBAM inizia il 1° febbraio 2027. Nessun certificato va quindi acquistato durante l'anno di importazione 2026.
  • L'obbligo di stock trimestrale scatta solo dal 2027: alla fine di ogni trimestre il vostro conto deve contenere almeno il 50 % delle emissioni cumulate dal 1° gennaio. Il pacchetto di semplificazione ha ridotto questa percentuale dall'80 % al 50 %.
  • La prima dichiarazione annuale e la restituzione dei certificati sono attese per il 30 settembre 2027, per le importazioni del 2026. La scadenza del 31 maggio che si legge ancora ovunque è quella vecchia: è stata rinviata di quattro mesi dal regolamento (UE) 2025/2083.
  • La sanzione è di 100 € per tonnellata di CO2e non coperta da certificati restituiti alla scadenza, e non sostituisce l'obbligo di restituzione.
  • I dati dichiarati devono restare coerenti con le vostre dichiarazioni doganali. È il riscontro più semplice da fare per l'amministrazione e il più spesso trascurato.
. È il riscontro più semplice da fare per l'amministrazione e il più spesso trascurato.

La conseguenza pratica: il debito si forma fin da ora, su emissioni da documentare man mano che si importa. Un'azienda che inizia a raccogliere nel 2027 dovrà ricostruire un anno intero di dati presso fornitori che non hanno alcun motivo di affrettarsi.

Che cosa facciamo e che cosa non facciamo

Il richiedente è sempre l'azienda. Nessun consulente può detenere questo status al vostro posto.

Incluso: definizione del perimetro di prodotto per codice di nomenclatura, stima dei volumi e dell'esposizione, costituzione della pratica e dei suoi documenti, redazione della procedura interna di conformità, protocollo di raccolta presso i fornitori nella loro lingua di lavoro, monitoraggio dell'istruttoria e delle richieste integrative.

Non incluso: la presentazione della domanda a nome del cliente salvo mandato espresso, la decisione di concessione che spetta all'autorità, la verifica e la certificazione delle emissioni da parte di un verificatore accreditato, l'acquisto dei certificati e il deposito delle dichiarazioni doganali.

CTB Group governa la conformità e la governance doganale; l'esecuzione dichiarativa resta affidata ai rappresentanti designati dall'azienda.

Domande frequenti

Il mio spedizioniere può essere titolare dello status al posto mio?

Solo se agisce in rappresentanza indiretta ed è esso stesso dichiarante CBAM autorizzato. In tal caso assume obblighi propri, e questo deve essere scritto nel mandato. In rappresentanza diretta l'obbligo resta interamente su di voi.

Sono sotto le 50 tonnellate. Devo chiedere lo status?

No. Ma la soglia si valuta sulla massa netta cumulata dell'intero anno civile, per tutti i fornitori e tutti i prodotti. È una posizione da verificare in continuo e da dichiarare in dogana, non uno status acquisito.

Quanto tempo occorre per ottenere lo status?

120 giorni di calendario da una domanda completa. Il termine è sospeso non appena l'autorità chiede integrazioni, e avete allora 30 giorni per rispondere. Una pratica mal preparata non costa quindi qualche giorno, ma diversi mesi.

Sapete esattamente quali prodotti e volumi sono interessati?

Trenta minuti, senza impegno, per stabilire se rientrate nel campo di applicazione e che cosa richiederebbe concretamente ottenere lo status.

Primo colloquio gratuito (30 min)

Scheda aggiornata il 14 settembre 2026, fonti verificate presso le autorità nazionali competenti. Il regime definitivo evolve: le regole applicabili sono riverificate per ogni pratica. Questa scheda è uno strumento di lavoro, non un parere legale. Vedi anche: il catalogo delle autorizzazioni, metalli e CBAM, il nostro pack CBAM.