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Autorizzazione doganale · Status e registrazioni connesse

EUDR : registrare l’operatore e presentare la dichiarazione di dovuta diligenza

Non è un’autorizzazione doganale, eppure è alla frontiera che blocca. La scadenza è il 30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese, e il dato che manca più spesso — la geolocalizzazione degli appezzamenti — non si ricostruisce a posteriori.

Dove presentareSistema d’informazione EUDR dell’Unione, integrato con TRACES. Registrazione dell’operatore, poi presentazione di una dichiarazione prima dell’immissione sul mercato o dell’esportazione.
Base giuridicaRegolamento (UE) 2023/1115 del 31 maggio 2023, modificato dal regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025
Scadenze30 dicembre 2026 per le grandi e medie imprese · 30 giugno 2027 per le micro e piccole
Data di riferimentoNessuna deforestazione né degrado forestale successivi al 31 dicembre 2020
Prodotti interessatiBovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, nonché i loro derivati : cuoio, cioccolato, mobili, carta stampata, pneumatici. Diverse centinaia di codici doganali.
SanzioniAlmeno il 4 % del fatturato annuo realizzato nell’Unione, confisca dei prodotti, esclusione temporanea dagli appalti pubblici

La scadenza è fra pochi mesi

Il 30 dicembre 2026 non è una data di deposito amministrativo. È la data a partire dalla quale un prodotto interessato non può più essere immesso sul mercato dell’Unione né esportato senza una dichiarazione valida.

Ora, il fulcro del fascicolo è la geolocalizzazione degli appezzamenti di produzione. Si raccoglie presso i produttori, talvolta all’altro capo di una catena di acquisto, e talvolta su più campagne. Non è un lavoro di fine anno : è un lavoro di stagione agricola.

Ciò che il rinvio del dicembre 2025 ha cambiato, e ciò che non ha cambiato

Il regolamento (UE) 2025/2650 ha fatto due cose. Ha posticipato le scadenze di un anno. E ha alleggerito l’onere a valle della catena : solo i primi immettenti sul mercato presentano una dichiarazione. Gli operatori situati più a valle conservano il numero di riferimento della dichiarazione a monte, senza rifare la valutazione completa dei rischi.

Ciò che non ha cambiato : la vostra responsabilità di conformità. L’alleggerimento riguarda la presentazione, non l’obbligo. Un operatore a valle che non dispone del numero di riferimento a monte non è esonerato : è inadempiente.

La lettura da evitare è dunque questa : « il testo è stato rinviato e semplificato, quindi non mi riguarda più ». È stato rinviato e ricentrato, il che non è la stessa cosa.

Che cosa occorre riunire

La dovuta diligenza si svolge in tre tempi : raccogliere, valutare, attenuare. Il primo è quello che richiede tempo.

  • La geolocalizzazione degli appezzamenti in cui le materie prime sono state prodotte, e la data o il periodo di produzione.
  • Il paese di produzione, le quantità, la descrizione e il codice di nomenclatura.
  • L’identificazione dei fornitori e di coloro ai quali fornite.
  • Gli elementi che dimostrano la legalità della produzione rispetto al diritto del paese di origine : diritti fondiari, diritto del lavoro, diritti dei terzi, fiscalità, normativa ambientale.
  • La valutazione dei rischi e, se del caso, le misure di attenuazione adottate.
  • Per gli operatori che non rientrano fra le micro e piccole imprese, una relazione annuale di dovuta diligenza resa pubblica.

Punto spesso trascurato : la legalità e l’assenza di deforestazione sono due condizioni cumulative. Un prodotto perfettamente legale proveniente da un appezzamento disboscato dopo il 2020 resta non conforme.

Le trappole

  • Leggere il rinvio come un’esenzione. È l’errore più costoso, perché fa perdere l’anno guadagnato.
  • Credersi fuori campo perché non si è il primo immettente sul mercato. Senza il numero di riferimento a monte, siete inadempienti.
  • Ragionare per prodotto finito anziché per codice doganale. Cuoio, cioccolato, mobili, carta stampata, pneumatici : il campo di applicazione si valuta codice per codice, come per il CBAM.
  • Confondere legalità e assenza di deforestazione. Entrambe sono richieste, e un fornitore che prova la prima non ha provato la seconda.
  • Chiedere la geolocalizzazione all’ultimo momento. Un fornitore che acquista a sua volta da cooperative non dispone delle coordinate degli appezzamenti su semplice richiesta.
  • Dimenticare la relazione annuale di dovuta diligenza, obbligatoria e pubblica per gli operatori che non rientrano fra le micro e piccole imprese.

L’incrocio con la dogana

L’EUDR non è un regime doganale, ma si articola con la dichiarazione : il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza deve poter essere collegato all’operazione. È lo stesso schema del CBAM : un obbligo di prodotto che si verifica nel momento in cui la merce entra o esce.

La conseguenza pratica è identica : la coerenza fra i vostri dati doganali e le vostre dichiarazioni EUDR è il controllo più semplice da effettuare per un’amministrazione, e il più spesso trascurato. Codici di nomenclatura, quantità, paesi di origine : devono raccontare la stessa storia da entrambi i lati.

Ciò che facciamo, e ciò che non facciamo

Incluso : determinazione del perimetro per codice di nomenclatura, mappatura della catena di approvvigionamento, protocollo di raccolta presso i fornitori nella loro lingua di lavoro, strutturazione del fascicolo di dovuta diligenza, controllo di coerenza con le vostre dichiarazioni doganali e preparazione della relazione annuale.

Non incluso : la presentazione della dichiarazione a nome del cliente salvo mandato espresso, la certificazione o l’audit sul campo, la verifica delle coordinate degli appezzamenti mediante rilevamento satellitare, e il deposito delle dichiarazioni doganali.

CTB Group pilota la conformità e la governance doganale ; l’esecuzione dichiarativa resta assicurata dai rappresentanti designati dall’azienda.

Domande frequenti

Non sono il primo immettente sul mercato. Mi riguarda ?

Sì. Non presentate una dichiarazione, ma restate responsabili della conformità e dovete disporre del numero di riferimento della dichiarazione a monte. L’alleggerimento del dicembre 2025 riguarda la presentazione, non l’obbligo.

Il mio prodotto non è né legno né cacao. Posso ignorarlo ?

Il campo di applicazione si valuta per codice di nomenclatura, non a intuito. Cuoio, cioccolato, mobili, carta stampata e pneumatici vi rientrano, fra diverse centinaia di codici. È la prima verifica da fare, e si fa sul vostro portafoglio di acquisti.

Il rinvio mi lascia il tempo di vedere come evolve ?

La scadenza è il 30 dicembre 2026, ossia pochi mesi. La geolocalizzazione degli appezzamenti si raccoglie presso produttori che non sempre dispongono di questi dati, e talvolta su più campagne agricole. L’anno guadagnato si perde in fretta.

Sapete quali dei vostri acquisti sono interessati ?

Trenta minuti, senza impegno, per passare il vostro portafoglio al filtro dei codici interessati e vedere dove manca il dato.

Primo scambio offerto (30 min)

Scheda aggiornata il 14 settembre 2026, fonti verificate presso la Commissione europea e le amministrazioni nazionali. Il calendario è stato modificato due volte dal 2024 : le regole applicabili sono riconvalidate per ogni fascicolo. Vedere anche : il catalogo delle autorizzazioni, l’agroalimentare, il dichiarante CBAM autorizzato.